Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento europeo, nella seduta del 7 settembre 2000, con una decisione di grande rilevanza politica e morale, ha approvato una risoluzione sulla clonazione umana. Nel consesso europeo ha prevalso una concezione della politica che si lascia guidare dalla morale e dai valori per un progresso scientifico eticamente orientato.
      Si tratta di un importante, rilevante atto di indirizzo di cui i Parlamenti nazionali devono tenere conto, assumendo iniziative coerenti e conseguenti, e rivedendo decisioni già assunte - come nel caso della proposta del Governo della Gran Bretagna di autorizzare la ricerca medica che fa uso di embrioni creati mediante la tecnica di sostituzione nei nuclei cellulari (la cosiddetta «clonazione terapeutica») - e da assumere, come nel caso italiano. Lo stesso principio è stato introdotto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza lo stesso 7 dicembre 2000, che all'articolo 3 dispone «il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani».
      La risoluzione del Parlamento europeo si pone in linea con le precedenti risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici dell'ingegneria genetica e sulla inseminazione artificiale «in vivo» e «in vitro», del 28 ottobre 1993 sulla clonazione degli embrioni umani, del 12 marzo 1997, del 15 gennaio 1998, del 30 marzo 2000 e del 7 settembre 2000 sulla clonazione umana.
      Non si tratta di una decisione estemporanea, ma di una precisa linea che afferma senza ambiguità che l'embrione è a tutti gli effetti un soggetto che possiede una propria dignità. Essa considera la dignità umana e il conseguente valore di ciascun essere umano come obiettivi primari degli Stati membri dell'Unione europea, come sancito nella Costituzione della Repubblica italiana e in altre Carte costituzionali dei Paesi membri.
      Non vi è dubbio che nella opinione pubblica vi sia allarme per gli esperimenti

 

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di clonazione dell'embrione umano e ripulsa morale nei confronti delle manipolazioni genetiche senza limiti.
      Non viene sottovalutata la indiscutibile esigenza di ricerca medica derivante dai progressi realizzati nella conoscenza della genetica umana, che, tuttavia, si ritiene debba essere controbilanciata da rigorose limitazioni etiche e sociali.
      Non si vuole, da parte del proponente, porre impedimenti alla ricerca quanto, piuttosto, indirizzarla, orientarla verso princìpi etici chiari e rispettosi della persona umana.
      Di fronte alla sperimentazione selvaggia e di fronte alla via della biotecnologia che avanza negli Stati Uniti e che rappresenta più gli interessi delle multinazionali che quelli della persona umana, si intende affermare una via europea alla ricerca attraverso metodologie che rispettino la dignità della persona umana.
      È evidente la gravità del problema etico aperto dalla volontà di estendere al campo umano la produzione e l'uso di embrioni umani anche in prospettiva umanitaria. Non va, infatti, dimenticato che vi sono metodi alternativi alla clonazione embrionale per curare patologie gravi come, ad esempio, le tecniche che implicano l'estrazione di cellule staminali da individui adulti o dal cordone ombelicale dei neonati, e che vi sono altre cause patologiche esterne che devono essere oggetto di ricerca e di verifica.
      Occorre esplicare i massimi sforzi a livello politico, scientifico ed economico a favore della ricerca tecnologica volta a realizzare terapie che impiegano cellule staminali derivate da adulti in attuazione degli indirizzi del Parlamento europeo. Non vi è, infatti, differenza tra clonazione a fini terapeutici e clonazione a fini di riproduzione e qualsiasi allentamento del divieto attuale creerà pressioni per ulteriori sviluppi nella produzione e nell'utilizzo di embrioni.
      Si ritiene che i diritti dell'uomo e il rispetto della dignità umana e della vita umana debbano costituire l'obiettivo costante dell'attività politica legislativa.
      L'avvio della «clonazione terapeutica», che implica la creazione di embrioni umani esclusivamente per scopi di ricerca, pone un profondo dilemma etico e rappresenta un passo senza ritorno per quanto riguarda le norme della ricerca.
      Con la presente proposta di legge, per la quale si auspica una rapida approvazione, in linea con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo, si ribadisce l'esigenza di affermare la esclusione degli elementi umani dalla brevettabilità e dalla clonazione. Dagli studi delle cellule staminali dell'adulto è emerso come esse possano essere efficaci per tante patologie e aprano serie speranze per il futuro.
      Con l'articolo 1 è fissato il principio della tutela della persona umana fin dal suo concepimento.
      Con l'articolo 2 è definita la tipologia di cellula staminale e nell'articolo 3 sono definiti gli ambiti di applicazione terapeutica. Lo stesso articolo 3 consente la ricerca esclusivamente sulle cellule staminali adulte prevedendo altresì la istituzione di un apposito fondo speciale per la ricerca genetica e per la sua utilizzazione ai fini di trapianto. Con l'articolo 4 sono disciplinate la ricerca e la sperimentazione nell'ambito degli xenotrapianti.
      Con l'articolo 5 il Ministro della salute è incaricato di esercitare controlli sui centri di sperimentazione pubblici e privati.
      Con l'articolo 6 è ribadita la centralità del Parlamento rispetto alle problematiche connesse alla bioetica, prevedendo l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per verificare l'azione del Governo rispetto agli atti di indirizzo adottati in materia dall'Unione europea e per esaminare le questioni etiche e giuridiche sollevate dai nuovi sviluppi della genetica umana al fine di rafforzare l'azione di controllo del Parlamento nei confronti del Governo su una materia che altrimenti verrebbe sottratta all'azione parlamentare.
 

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